Statuto - Diritti e liberta onlus

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                       STATUTO
                     Diritti e Libertà OdV

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede
1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “”Diritti e Libertà”, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore-Sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” (Organizzazione di Volontariato nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’ “organizzazione” ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2 - Finalità e Attività
1. L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di cui alla lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; nonché alla lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), L. 6 giugno 2016, n. 106; nonché alla lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; nonché alla lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; nonché alla lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
1. L'organizzazione, attraverso l’opera libera spontanea e gratuita dei volontari, ha lo scopo di portare solidarietà alle famiglie dei cittadini detenuti. L’associazione intende, in particolare, sensibilizzare l’opinione pubblica, anche attraverso canali mediatici, sulla realtà della famiglia del carcerato (specialmente quella formata da madri con bambini piccoli ed adolescenti) e divenire veicolo di iniziative che coinvolgano la società.
La famiglia del carcerato, detenuto o ristretto nel regime di libertà in qualsiasi forma di misura alternativa o preventiva speciale o di sicurezza, fa parte di quelle povertà che il più volte si trova in situazioni di emergenza per gravi difficoltà economiche, salute ed esistenziali; in questi casi l’ Associazione rappresenta una concreta speranza per chi patisce senza colpa, nello specifico i figli.
Potrà inoltre svolgere le seguenti attività pratiche a favore di soggetti svantaggiati:
a) “Progetto Famiglia”: sostenere e mantenere unita la famiglia in un momento difficoltà, ad esempio fra il resto con l’aiuto nel pagamento di visite mediche e medicinali e, per i minori, col pagamento di tasse e libri di scuola. Oppure collaborando con i gruppi di solidarietà, i centri per l’inserimento al lavoro, i Sacerdoti delle Parrocchie, i Cappellani delle carceri;
b) “Promozione Raccolta Alimentare” nelle catene dei supermercati per consegnare direttamente o spedire pacchi alimenti settimanali alle famiglie più disagiate;
c) Iniziativa “Bimbi a Natale e Pasqua con la Famiglia”, con lo scopo di tutelare il diritto all’affettività dell’infanzia e agevolare l’incontro dei figli coi genitori ristretti in carcere, specialmente nelle due ricorrenze in cui è più sentito il distacco, facendo sì che anch’essi possano gioire dell’affetto e dell’amore del papà o della mamma come tutti gli altri bambini
d) “Progetto Borsa di Studio” pro figli di carcerati: attività caritative concentrate su bambini e ragazzi figli di carcerati, che sono parecchie decine di migliaia in Italia e rappresentano il futuro generazionale, coi medesimi diritti di quelli che vivono la normalità delle loro famiglie.
L’Associazione promuove questa importante iniziativa per consentire a tanti ragazzi che, pur avendo tutti i requisiti, non hanno i mezzi economici per proseguire gli studi dopo quelli dell’obbligo, principalmente nell’ambito della formazione professionale. La ricchezza di una nazione è valutata dalla cultura e dalle competenze professionali che possiede, da quanto investe sul futuro generazionale e nella ricerca. L’ignoranza ha costi umani ed economici permanenti che gravano sull’intera società; impoverisce e fa regredire una nazione.
I destinatari delle attività saranno principalmente i detenuti o counque ristretti nella libertà e le loro famiglie, come sopra identificati.
2. Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di
volontariato potrà inoltre aderire a organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ARTICOLO 3 – Attività diverse
1. L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’Articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
1. L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che
indiretto, ai sensi dell’Articolo 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
1. L’organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata
all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.
5. L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che potrà deliberare in occasione della successiva convocazione istituzionale fissata secondo le scadenze statutarie.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione
per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica o altro ente collettivo);
- esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la
contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
ARTICOLO 6 - Diritti e obblighi degli associati
1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di: partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; godere del pieno elettorato attivo e passivo;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge; recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; rispettare le delibere degli organi sociali;
partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito; versare la quota associativa secondo l’importo annualmente
stabilito; non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.
ARTICOLO 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
1. L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’Articolo 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ARTICOLO 8 - Organi sociali, gratuità e durata
1. Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea degli associati
Organo di amministrazione
Presidente o Presidente Vicario
Organo di controllo
Organo di Revisione
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali, rappresentate dai Consiglieri e dall’organo di controllo e eventualmente di revisione, sono elettive, hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo; anche per esse è ferma la prorogatio fino a nuova
elezione.
ARTICOLO 9 - Assemblea
1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’organizzazione o al suo posto dal presidente Vicario, mancando entrambi da uno dei Vicepresidenti se eletto o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dalla Presidenza per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il
presidente titolare o vicario lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario anche solo con 1/5 dei suoi membri o su richiesta anche solo di uno degli organi del medesimo.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti nomina o revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui uno dei Presidenti lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati pur che in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È
straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria in
tutti gli altri casi.
10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
nomina e revoca gli organi sociali su cui è statutariamente competente; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato del controllo o della revisione legale dei conti; approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e eventualmente delibera approvando il regolamento attuativo proposto e adottato dall’organo amministrativo-consiglio di amministrazione (il quale prevede fra il resto il numero minimo e massimo dei componenti e dei vicepresidenti salvo le modifiche statutarie eventuali a cura dell’assemblea); approva appunto l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
0 delega per non più di un biennio, se lo ritiene, al Consiglio di Amministrazione alcune delle suddette funzioni, purché non fra quelle esclusive per natura dell’assemblea, in via di esercizio preventivo salva successiva approvazione quando verrà convocata secondo le scadenze statutarie.
ARTICOLO 10 - Organo di amministrazione
1. L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di sette ed un massimo di quindici. In ogni caso dovranno essere indette nuove elezioni dei membri del CdA/OA mancanti qualora i componenti totali scendano sotto il numero di 5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’Articolo 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato in tutto o in parte a maggioranza assoluta dei membri presenti e delibera se sono presenti almeno la metà degli iscritti .
3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti la maggioranza dei componenti membri.
4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione di Presidente o vicario indifferentemente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi da componenti la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e convocata con le modalità più celeri e spedite a discrezione della presidenza.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve e stabilito dalla presidenza.
6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni
consecutive comporta la decadenza dalla carica su delibera di maggioranza. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea
utile.
7. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
elegge, al suo interno, il presidente titolare, il secondo presidente (vicario) , il vicepresidente o i vicepresidenti, i consiglieri, segretario e tesoriere; amministra l’organizzazione; predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
realizza il programma di lavoro, promuovendone e
coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di
lavoro con il personale; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel
Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 11 - Il Presidente
1. Il presidente e il presidente vicario dell’organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente e in sua vece il presidente vicario rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente o il presidente vicario in ogni sua funzione in caso questi siano impossibilitati nell’esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 12 - Organo di controllo
1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’Articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L’organo di controllo:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; al superamento dei limiti di cui all’Articolo 31 del D. Lgs.
117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione
legale dei conti; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’Articolo 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 13 - Organo di Revisione legale dei conti
1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’Articolo 31 del D. Lgs
117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di
Controllo di cui al precedente articolo.
ARTICOLO 14 - Risorse
1. L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al
proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.
ARTICOLO 15 – Bilancio d’esercizio
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi (N.B. il termine
può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’Articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ARTICOLO 16 - Bilancio sociale
1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’Articolo 14 del D. Lgs.
117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ARTICOLO 17 – Libri sociali obbligatori
1. L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.
Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 18 – Rapporti di lavoro
1. L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Articolo 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ARTICOLO 20 - Statuto
1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, il quale viene formato dall’organo ammnistrativo e approvato alla prima riunione dall’assemblea)
ARTICOLO 21 - (Disposizioni finali)
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

 
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